grandi impianti di lavaggio

Il rumore nell’ambiente di lavoro

Sicurezza sul lavoro e valutazione del rumore negli ambienti lavorativi.
Decreto Lgs. 81/2008 – Titolo VIII CII

Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro. Sicurezza e prevenzione sul lavoroIl D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro) entrato in vigore il 1 gennaio 2009, ha definito gli obblighi di valutazione e gestione del rischio rumore, dando attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore). Il limite di esposizione è oggi definita in Dba  chein termini di potenza sonora, è pari a -3 decibel assoluti rispetto alla precedente soglia di 90 del Decreto 277.

Circa un decimo dei lavoratori in Europa è esposto a livelli di rumore che potrebbero essere potenzialmente dannosi, e questo si valuta per almeno un ottavo dell’orario di lavoro. La probabilità del rischio potenziale, a volte, esula da chi lavora esclusivamente nelle industrie pesanti come la cantieristica della meccanica pesante, navale, fonderia degli acciai speciali. In teoria il rumore può rappresentare un problema in diversi ambienti di lavoro, in fabbrica come in cantiere e nelle aziende agricole. Inoltre, l’udito e l’orecchio umano, rappresenta un problema che rientra nelle malattie professionali.

Protezione addetti in repartoL’emanazione del Decreto legislativo n. 277 ha avuto un ottimo accoglimento dalle industrie perché chiariva gli obblighi specifici che si traducono in una prevenzione dei rischi acustici derivanti dalla esposizione a rumori troppo alti. Il decreto richiede la valutazione del rischio rumore e la predisposizione del Rapporto di Valutazione del rumore come citato dall’ articolo 40.
Come osserva l’ISPESL, è sempre esistita una connessione tra il decreto 626/94 (norma di riferimento sicurezza sul lavoro) ed il D.lgs. 277/91 (norma integrativa sul rischio rumore acustico).

L’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.81 2008, in recepimento della direttiva europea 2003/10/CE rende la valutazione del rumore parte integrata del documento di valutazione globale dei rischi sul lavoro per gli addetti.

Il limite di esposizione è oggi di 87 db(A), più basso della precedente soglia di 90 Dba del vecchio decreto. Le verifiche fonometriche negli ambienti di lavoro vanno effettuate ogni volta vengano apportate modifiche al ciclo produttivo.

Decreto legislativo n. 81/2008, Tit. VIII Rischi Fisici Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro in vigore dal primo Gennaio 2009.


La nuova legge fissa un valore limite di esposizione e due valori di azione.

Livello di esposizione giornaliera   con rumore (Lex/8h) in db(A) pressione acustica di picco ponderata C
valore inferiore di azione 80 112 Pa pari a 135 db(C)
valore superiore di azione 85 140 Pa pari a 137 db(C)
limite di esposizione 87 200 Pa pari a 140 db(C)

In adempimento alla nuova legge il datore di lavoro elimina i rischi li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione come da articolo 192.

Decreto legislativo n. 277/91 (superato)
Norme riguardanti la protezione dall’inquinamento acustico in ambiente di lavoro.


La legge fissa tre soglie di rumore (80, 85 e 90 dbA) che individuano 4 classi di esposizione al rumore per i lavoratori.

Livello di esposizione giornaliera  con rumore (Lex/8h) in db(A) pressione acustica di picco ponderata C
valore inferiore di azione 80 112 Pa pari a 135 db(C)
valore superiore di azione 85 140 Pa pari a 137 db(C)
limite di esposizione 87 200 Pa pari a 140 db(C)

La normativa dispone che il datore di lavoro è comunque tenuto a ridurre ragionevolmente al minimo il rumore anche se inferiore alla soglia di 80 Dba.

Quando viene superata la soglia di 80 decibel intervengono disposizioni di informazione, eventuale controllo sanitario periodico e uso obbligatorio di mezzi di protezione individuale nelle zone dove si rilevano rumori superiori alla norma in vigore.

 

Gli obblighi del datore di lavoro e valutazione del rischio rumore Fonometri professionali ULTRASUONI I.E. In base all’art. 190 il datore di lavoro provvede a valutazione del rischio rumore presente in azienda al fine di individuare i lavoratori esposti a rumore nocivo e i reparti interessati,  attuando dove serve ed è effettivamente  necessario interventi preventivi e protettivi come da decreto.

I dispositivi di protezione individuale.

L’uso dei mezzi di protezione individuale dell’udito come sono le cuffie, gli archetti e gli inserti auricolari  è regolato dall’articolo 193 del decreto 81/08 che stabilisce la loro obbligatorietà per livelli di esposizione quotidiana al rumore superiori a 80 db e l’obbligo d’uso per livelli superiori a 85.

Il  decreto antecedente n. 277 fissava i limiti rispettivamente a 85 e 90 decibel assoluti.


In base a quanto sopra la ULTRASUONI I.E. produce e commercializza da molti anni una gamma di apparecchi fonometrici professionali idonei alla sicurezza acustica e ambientale onde sopperire ad ogni esigenza di controllo del rumore in azienda e nei reparti più interessati alla presenza di rumore in vicinanza degli addetti.

L’utilizzo di nostre lavatrici funzionanti ad ultrasuoni permette di essere motlo al di sotto dei valori medio massimi stabiliti dalle più recenti normative comunitarie recepite e attuate dal nostro paese.